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Garanzie Costituzionali

II Circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l'art. 18 della Costituzione stabilisce che "I cittadini hanno diritto dì associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale".
Il diritto costituzionale dell'inviolabilità del domicilio e di libera associazione non possono però costituire impedimento assoluto all'emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabilite dall'ordinamento, tendono a soddisfare il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché dell'igiene e della salute pubblica.
In tale contesto si inserisce la normativa che tratteremo e che garantisce l'esercizio corretto di questi diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza patrimonio anch'essi della nostra Costituzione.
Per costituire un circolo è pertanto sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

a) uno statuto liberamente predisposto;
b) individuino un fine sodale lecito;
e) definiscano l'ambito di intervento (culturale, sodale di aiuto ecc.);
d) identifichino le cariche sociali;
e) determinino le modalità di accesso alla qualità di socio;
f) definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede sociale.

Non è necessaria:
a) la presenza del notaio;
b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell'atto costitutivo;
e) la comunicazione all'autorità di P.S.[1]

Ai fini della vigente normativa è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini - con finalità ricreative, culturali, sportive, il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini le lucro a beneficio del proprio corpo sociale o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato a Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'interno .
E' altresì considerato circolo anche quello di enti e o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sovra citati.

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